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AL SINDACO DEL COMUNE DI TOLENTINO Premesso che l’art. 10 dello Statuto Comunale prevede la possibilità che i Consiglieri possono presentare mozioni ed interrogazioni; Atteso che l’art. 43 del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale stabilisce che la mozione consiste tra l’altro in una proposta di voto diretto ad impegnare l’Amministrazione Comunale su un argomento di particolare interesse generale. IL CONSIGLIO COMUNALE premesso che
precisato che a. il Parlamento europeo con la risoluzione del 15 marzo 2006 dichiara “l'acqua come un bene comune dell'umanità” e chiede che siano esplicati tutti gli sforzi necessari a garantire l'accesso all'acqua alle popolazione più povere entro il 2015 ed insiste affinché “la gestione delle risorse idriche si basi su un'impostazione partecipativa e integrata che coinvolga gli utenti ed i responsabili decisionali nella definizione delle politiche in materia di acqua livello locale e in modo democratico”; b. il Parlamento europeo, con la risoluzione dell'11 marzo 2004 sulla strategia per il mercato interno - priorità 2003-2006 – già affermava, al paragrafo 5, "essendo l'acqua un bene comune dell'umanità, la gestione delle risorse idriche non deve essere assoggettata alle norme del mercato interno"; c. gli stessi organi della UE hanno più volte sottolineato che alcune categorie di servizi non sono sottoposte al principio comunitario della concorrenza; si veda ad esempio la Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo COM (2004) 374: “…le autorità pubbliche competenti (Stato, Regioni, Comuni) sono libere di decidere se fornire in prima persona un servizio di interesse generale o se affidare tale compito a un altro ente (pubblico o privato)”; è peraltro noto che non esiste alcuna norma europea che sancisce l’obbligo per le imprese pubbliche di trasformarsi in società private (come ribadito da: Corte di giustizia CE, 2005; Commissione CE 2003 e 2006; Parlamento CE, 2006); considerato che con la sentenza n. 272 del 27 luglio 2004, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell’articolo 113 bis del D.Lgs.276/2000 (TUEL) che disciplinava i servizi pubblici locali privi di rilevanza economica in quanto “il titolo di legittimazione per gli interventi del legislatore statale costituito dalla tutela della concorrenza non è applicabile a questo tipo di servizi, proprio perché in riferimento ad essi non esiste un mercato concorrenziale”; per cui
impegna l’Amministrazione Comunale 1. costituzionalizzare il diritto all'acqua, attraverso le seguenti azioni: · confermare il principio della proprietà e gestione pubblica del servizio idrico integrato e che tutte le acque, superficiali e sotterranee, anche se non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa da utilizzare secondo criteri di solidarietà; · riconoscere, anche attraverso il proprio Statuto Comunale, che la gestione del servizio idrico integrato è un servizio pubblico locale privo di rilevanza economica, in quanto servizio pubblico essenziale per garantire l’accesso all’acqua per tutti e pari dignità umana a tutti i cittadini, e quindi la cui gestione va attuata attraverso gli Artt. 31 e 114 del d. lgs n. 267/2000; 2. promuovere nel proprio territorio la salvaguardia della risorsa idrica attraverso le seguenti azioni:
analisi chimiche e biologiche ; 3. sostenere le iniziative del Coordinamento Nazionale “Enti Locali per l’Acqua Bene Comune e per la ripubblicizzazione del servizio idrico integrato” ; 4. sollecitare la Regione Marche: a. ad impugnare alla Corte Costituzionale la conversione in legge del d.l. 135/09 in quanto contrastante con le disposizioni del titolo V della Costituzione; b. ad approvare quanto prima la pdl 116/06 del 03/08/2006 promossa dalla Giunta regionale inerente “Disciplina delle risorse idriche”. Tolentino, 19 novembre 2009 |